Il Sindaco
Visti l’articolo 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituito dalla legge 18 febbraio 1963, n. 224 e l’ultimo comma dell’articolo 290 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
INFORMA CHE
La carta di identità viene rilasciata a tutti i cittadini residenti e ha validità di 3 anni per i titolari di età inferiore ai tre anni, di 5 anni per i titolari di età inferiore ai diciotto anni e di 10 anni per i maggiorenni.
Coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono al rinnovo, possibile già da 180 giorni prima della scadenza del documento.