Visto l’articolo 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituito dalla legge 18 febbraio 1963, n. 224 e l’ultimo comma dell’articolo 290 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
SI INFORMA CHE
La carta di identità viene rilasciata a tutti i cittadini residenti e ha validità:
• di 3 anni per i titolari di età inferiore ai tre anni,
• di 5 anni per i titolari di età inferiore ai diciotto anni,
• di 10 anni per i maggiorenni. Coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono al rinnovo (consentito già 180 giorni prima della scadenza del documento).