Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 dell’8 novembre / 21 dicembre 2016 i genitori (cittadini italiani) – se d’accordo – ora possono attribuire ai figli entrambi i propri cognomi. Il Ministero dell’interno, con circolare n. 7/2017, ha precisato che l’ordine dei cognomi dovrà sempre prevedere per primo quello paterno, seguito dal cognome materno.
Nel caso in cui non ci sia accordo si continuerà ad attribuire il solo cognome paterno.
Nel caso in cui sia composto da più elementi, si attribuirà l’intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi Degli Innocenti De Rossi).
La scelta del doppio cognome può essere fatta sia da genitori coniugati, sia da genitori non coniugati.