Il Ministro della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Lombardia, a seguito dei casi accertati di contagio da coronavirus nel territorio del basso lodigiano che han provocato l’attivazione del sistema di prevenzione e controllo sanitario, ha emanato un’ordinanza valida per i territori dei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano con cui si dispone obbligatoriamente la:
1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose (non saranno celebrate pertanto le messe, neppure quelle domenicali);
2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146;
3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
6) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.
I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute a cura dei datori di lavori.
L’ordinanza ha efficacia immediata e vale sino a revoca.