L’autocertificazione consente ad ogni cittadino di sostituire le certificazioni che gli sono richieste dalla pubblica amministrazione, dai gestori di servizi pubblici e dai privati con proprie dichiarazioni.
Ogni cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione europea può avvalersi dell’autocertificazione per attestare (come prevede l’articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) i seguenti stati e fatti personali:
- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato di celibe, coniugato, vedovo o lo stato libero;
- lo stato di famiglia;
- l’esistenza in vita;
- la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
- l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l’appartenenza a ordini professionali;
- il titolo di studio, gli esami sostenuti;
- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- lo stato di disoccupazione;
- la qualità di pensionato e la categoria di pensione;
- la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante, di tutore, di curatore e simili;
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- la qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
I cittadini stranieri possono ricorrere alla autocertificazione solo se legalmente soggiornanti in Italia ed esclusivamente per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.