La legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia possano costituire una convivenza di fatto.
I conviventi, che possono anche essere dello stesso sesso, non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile.
La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione presentata all’ufficio anagrafe (modello riportato in fondo alla pagina).
I diritti che la coppia convivente di fatto acquisisce in base alla Legge 76/2016 sono:
• stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
• diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
• diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
• ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Analoga procedura si seguirà per l’eventuale cessazione della convivenza. Questa dichiarazione (modello riportato in fondo alla pagina) potrà anche essere presentata da un solo convivente, nel qual caso sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe darne comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 all’altro convivente.
I conviventi di fatto, successivamente alla presentazione all’anagrafe della dichiarazione di convivenza, potranno concludere innanzi ad un notaio o un avvocato un contratto di convivenza con il quale eventualmente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune, l’indicazione della residenza, e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.
I conviventi di fatto, che hanno presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti questa loro condizione (che potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi).
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento successivo.
La dichiarazione può essere presentata presso l’ufficio dei servizi demografici, previo appuntamento o anche trasmessa, secondo le modalità indicate nel medesimo modulo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (all’indirizzo di Via Giacomo Matteotti n. 10, 26867 Somaglia), via posta elettronica all’indirizzo info@comune.somaglia.lo.it, via posta elettronica certificata all’indirizzo comune.somaglia@pacertificata.it o via fax al recapito 0377.57.90.215
La costituzione della convivenza di fatto e la sua eventuale cessazione sono gratuiti.