Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune in cui venne celebrato il matrimonio o quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede.
L’accordo può essere concluso quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi); inoltre non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale), mentre si potrà concordare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
I coniugi stabiliranno una data con l’ufficio, per la conclusione dell’accordo che dovranno confermare – pena la nullità dell’accordo stesso – trascorso un mese con una nuova dichiarazione.
Dal 26 maggio 2015, per effetto della legge n. 55/2015, si potrà divorziare dopo solo un anno di separazione (in precedenza erano tre), termine ridotto ulteriormente a sei mesi nel caso in cui la separazione sia stata consensuale.
Rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile, concordando un appuntamento ai seguenti recapiti: tel. 0377.77.86.23 – l.tavani@comune.somaglia.lo.it
E’ previsto il pagamento di un diritto fisso di € 16,00