Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione di trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizioni di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, d’accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico del bilancio comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende:
– per “soggetto passivo” il soggetto – persona fisica o giuridica – tenuta al versamento delle entrate tributarie o patrimoniali;
– per “soggetto gestore” il Comune di Somaglia nonchè altro soggetto – persona fisica o giuridica – fra quelli indicati al successivo articolo 5 – comma 1, lettere a), b), c), d) – incaricati, anche disgiuntamente, per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare in materia di entrate tributarie
1 . Con riferimento alle entrate tributarie – in attuazione della riserva di cui all’articolo 23 della Costituzione – il regolamento non può dettare norme relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Titolo II – Gestione delle entrate
Articolo 3 – Definizione delle entrate
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall’approvazione di leggi dello Stato e Regioni che individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imonibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l’uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
Articolo 4 – Regolamentazione delle entrate
1. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui sono adottati e devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ove uno o più regolamenti non vengano adottati nei termini di cui al comma 1, nonché per quanto non espressamente regolamentato in sede comunale, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Articolo 5 – Forme di gestione delle entrate
1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse, per le attività – anche disgiunte – di riscossione, liquidazione, accertamento, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997:
a) gestione diretta, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge n. 142/90;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’articolo 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142/90;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all’articolo 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
d) affidamento in concessione ai concessionari di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 43/1988 o ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997.
2. Per le fattispecie di cui al precedente comma 1 – lettere c), d) – si procederà all’affidamento con le procedure di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 64 del 30 dicembre 2002 “Decreto del presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”.
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione fra quelle indicate nel precedente comma 1 – lettere b), c), d) – debbono risultare da apposita relazione del Funzionario Responsabile assegnatario della gestione dell’entrata e contenere un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata. Tale relazione è soggetta al parere preventivo dell’Organo di Revisione del Comune.
6. E’ vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d).
Articolo 6 – Determinazione di aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi
1. Al Consiglio Comunale compete l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relative alle entrate di propria competenza.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. I canoni per l’utilizzo del patrimonio comunale sono determinati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l’adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti delle singole disposizioni di legge, ove esistano, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.
Articolo 7 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. In sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto anche delle ipotesi tassative di leggi vigenti, il Consiglio Comunale disciplina i criteri generali per l’applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
2. Eventuali agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni, stabilite dalla legge dello Stato o Regionali che subentrano dopo l’entrata in vigore dei regolamenti comunali, si applicano esclusivamente previo recepimento regolamentare, ad eccezione dell’ipotesi in cui le stesse siano immediatamente applicabili.
Articolo 8 – Soggetti responsabili delle entrate
1. Nel caso di gestione diretta di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), è direttamente responsabile della relativa gestione e di ogni connessa attività, il Funzionario Responsabile al quale la singola entrata risulta assegnata nel P.E.G. annuale.
2. Nel caso la gestione venga affidata ai soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere b), c), d) gli stessi devono intendersi direttamente responsabili della relativa gestione e di ogni connessa attività.
Articolo 9 – Attività di verifica e controllo
1. Il soggetto gestore è obbligato a verificare che quanto dichiarato e corrisposto dai soggetti passivi a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici mediante attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. Il soggetto gestore provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. Il soggetto gestore, quando non sussistono prove certe, (anche se suscettibili di prova contraria) dell’inadempimento, deve invitare il soggetto passivo a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo e/o sanzionatorio.
5. Per le entrate gestite direttamente dal Comune, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G., oppure con deliberazione successiva, nella quale si dà atto che le risorse umane e strumentali assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all’attività in argomento.
Articolo 10 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali
1. L’attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del soggetto gestore nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso l’ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei corrispettivi e dei relativi criteri e modalità di calcolo riferiti a ciascun tipo di entrata.
2. Il soggetto gestore – se diverso dal Comune – dovrà istituire nell’ambito del territorio comunale un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini – anche in via telematica – tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l’obbligo dell’autoliquidazione sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione , questo dovrà avere la forma scritta, con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fine della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell’atto tramite messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti in esecuzione degli appositi regolamenti.
Articolo 11 – Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
1. Per le entrate tributarie gestite direttamente dal Comune, l’attività di accertamento è svolta dal Funzionario Responsabile all’uopo incaricato, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l’aliquota applicata, l’importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l’autorità per l’eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di somme di natura non tributaria per le quali, a seguito dell’attività di controllo di cui all’articolo 9, risulta essere stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l’esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L’atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica tramite messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Nel caso di affidamento del servizio ai soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere b), c), d) le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, sono svolte con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune ed i soggetti medesimi.
Articolo 12 – Sanzioni
1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 23 dicembre 1997 e successive modifiche, sono graduate tra un minimo e un massimo per ogni fattispecie di violazione, in base ai criteri dettati nel decreto legislativo 472/1997 articoli 2, 7 e 12.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente articolo 3, comma 2, disciplinate da apposito regolamento, sono stabilite nel regolamento medesimo.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente articolo 3, comma 2, non disciplinate da apposito regolamento, sono determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del soggetto gestore.
5. In caso di errori relativi ai presupposti di applicazione di entrata tributaria che risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall’Amministrazione Comunale, il soggetto gestore non procede ad irrogare le sanzioni accessorie, nè all’accertamento del maggior tributo dovuto.
Articolo 13 – Forme di riscossione
1. La riscossione delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e per gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali:
a) il versamento diretto;
b) il versamento tramite conto corrente postale;
c) bonifico bancario;
d) pagamenti elettronici (bancomat)
Articolo 14 – Forme di riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con le procedure previste con decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, previa verifica dell’opportunità e della convenienza economica.
3. Compete al soggetto gestore la firma dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al soggetto gestore.
4. Se richiesto dalla relativa normativa di riferimento, il Funzionario Responsabile appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
5. E’ stabilito in lire 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.
Titolo III – Contenzioso e strumenti deflativi
Articolo 15 – Tutela giudiziaria
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il Comune – a mezzo del Funzionario Responsabile del tributo – o altro soggetto gestore sono abilitati a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell’attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o altro soggetto gestore debbono farsi assistere da un professionista abilitato, qualora non vi siano dipendenti comunali a ciò abilitati.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, qualora il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l’assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
Articolo 16 – Autotutela
1. Il soggetto gestore può annullare totalmente o parzialmente l’atto di accertamento o di liquidazione ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo della soccombenza;
e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare una lite il soggetto gestore, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il soggetto gestore procede all’annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nelle ipotesi di:
a) doppia imposizione;
b) errore di persona;
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali
Articolo 17 – Disposizioni relative all’introduzione dell’euro
1. In conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 23, nel periodo 1° gennaio 1999 -31 dicembre 2001 per le entrate comunali disciplinate dal presente regolamento, qualora le relative operazioni di versamento non vengano effettuate in contanti, potranno essere versate indifferentemente in lire oppure in euro. A tal fine, ogni provvedimento emesso dal soggetto gestore – relativamente alla gestione delle entrate disciplinate dal presente regolamento – dovrà indicare espressamente gli importi espressi in lire ed in euro, compatibilmente con l’obbligo di impiego di specifica modulistica ufficiale approvata dai competenti Organi Ministeriali.
Articolo 18 – Disposizioni finali – Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.