approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18 maggio 2006
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 9 maggio 2007
—
Articolo 1 – Definizioni
1. L’attività di estetista, dovunque sia esercitata (in luogo pubblico o privato), anche a titolo gratuito, è disciplinata dal presente regolamento in conformità alle norme di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, alla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 ed alle “Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste” approvate con Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia n. 4259 del 13 marzo 2003.
2. L’attività estetica comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l’aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa, modificando l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
3. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell’orecchio. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l’attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie similari, purché da personale medico.
4. Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.
5. L’applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.
6. Non esiste alcun divieto alla coesistenza di attività estetiche ed attività sanitarie purché vi sia una chiara distinzione delle rispettive competenze e responsabilità, sia per quanto riguarda gli operatori, che le strutture.
Articolo 2 – Esercizio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di estetista è vincolato alla comunicazione di inizio attività da parte del titolare (o legale rappresentante) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda Sanitaria Locale; la comunicazione deve specificare titolarità, sede e relative caratteristiche strutturali e di arredo e attrezzature. L’attività potrà essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione al Comune.
2. L’utilizzo successivo all’inizio dell’attività di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all’Azienda Sanitaria Locale.
3. E’ consentito l’esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
4. In ogni caso, i locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all’attività di acconciatore.
5. Tutte le imprese che esercitano l’attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.
6. L’attività può essere svolta presso il domicilio dell’esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
7. Nella fattispecie, oltre ai normali requisiti dei negozi, occorre che abbiano locali, ingressi e servizi igienici distinti e separati da quelli adibiti a civile abitazione, fra essi non direttamente comunicanti, nonché idonea sala di attesa.
8. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
Articolo 3 – Trasferimento locali
1. Coloro che intendono trasferire il negozio in altro locale, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, dovranno presentare una nuova comunicazione di inizio attività al SUAP e, per conoscenza, al Dipartimento Prevenzione dell’ASL.
Articolo 4 – Requisiti professionali dell’estetista
1. Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata – in luogo pubblico o privato – anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguibile:
– attraverso diploma istituito nell’ambito dei corsi di formazione professionale regionali;
– come previsto dall’articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. L’attività di estetista può essere esercitata sia in forma individuale che di società.
3. In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società, dai soci e/o dai dipendenti che esercitano professionalmente l’attività.
Articolo 5 – Comunicazione di inizio attività
1. L’interessato, nella comunicazione diretta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), da presentarsi prima dell’allestimento del negozio, dovrà indicare:
a) Titolarità: cognome e nome, data e luogo di nascita residenza e codice fiscale. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa.
b) Precisa ubicazione del locale dove intende esercitare l’attività e relative caratteristiche strutturali, di arredo e di attrezzature.
c) Data in cui si presume iniziare attività (non inferiore a 30 giorni dalla presentazione al SUAP).
2. Alla comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) planimetria (in scala adeguata) dei locali dove si intende esercitare l’attività;
b) elenco delle attrezzature installate;
c) certificazione della qualificazione professionale del titolare (se impresa individuale) o dei soci e/o dipendenti (in caso di società).
d) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società;
e) certificato di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane (se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443), oppure iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (nel caso di società non artigiane).
3. Copia della comunicazione di inizio attività con il timbro di avvenuta presentazione al SUAP dovrà essere conservata nel locale, per essere esibita ad ogni controllo.
Articolo 6 – Cessazione attività
1. La perdita dei requisiti che hanno consentito l’esercizio dell’attività, ne comporta la cessazione.
Articolo 7 – Sospensione attività
1. L’attività di estetista potrà essere sospesa qualora venga accertata la mancanza di uno o più requisiti previsti dal presente regolamento e l’inosservanza della normativa vigente.
2. La sospensione deve essere motivata e notificata al titolare entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento.
3. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta dalla notifica.
Articolo 8 – Caratteristiche dei locali
1. Tutti i negozi di estetista devono essere strutturalmente regolamentari (cioè aver ottenuto l’agibilità tecnica ed il certificato di prevenzione incendi) ed essere conformi a quanto previsto dalle “Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetiste” emanate dalla Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale 13 marzo 2003, n. 4259.
Articolo 9 – Sistemazione locali
1. Qualora il locale adibito a negozio di estetista non risponda alle condizioni igienico-sanitarie ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine per l’esecuzione dei lavori prescritti.
Articolo 10 – Caratteristiche delle attrezzature
1. Le attrezzature utilizzate per l’esercizio delle attività devono essere conformi a quanto previsto dalle “Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetiste” emanate dalla Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale 13 marzo 2003, n. 4259.
Articolo 11 – Caratteristiche dei prodotti
1. I prodotti utilizzati nell’esercizio dell’attività di estetista devono essere conformi a quanto previsto dalle “Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetiste” emanate dalla Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale 13 marzo 2003, n. 4259.
Articolo 12 – Attività preesistenti
1. Coloro che, al momento della pubblicazione del presente regolamento, sono già in possesso delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di estetista previste dalla normativa previgente, sono autorizzati a continuare l’attività.
Articolo 13 – Orari
1. All’interno di ogni negozio dovranno essere esposti un cartello riportante gli orari di apertura/chiusura dello stesso, ed un cartello con le tariffe dei singoli servizi.
2. Gli Agenti di Polizia Locale sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette, compresi quelli presso il domicilio.
Articolo 14 – Sanzioni
1. Chiunque eserciti attività di estetista senza aver presentato la comunicazione di inizio attività, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa è stata sospesa, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da euro 516,46 ad euro 2.582,29.