approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 25 maggio 1995
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 9 maggio 2003
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18 maggio 2006
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 9 maggio 2007
—
Articolo 1
1. Le attività di acconciatore, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modificazioni, alla legge 17 agosto 2005, n. 174 ed alla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Le predette attività sono subordinate alla comunicazione di inizio attività da parte del titolare o del legale rappresentante al Comune (ovvero allo Sportello Unico delle attività produttive). L’attività potrà essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive.
3. Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali sono soggette alla disciplina del presente regolamento.
4. Le attività in parola possono essere esercitate presso il domicilio dell’esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da pare delle autorità competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato articolo 2 della legge n. 161/1963.
5. Dette attività, se svolte presso il domicilio, oltre ai normali requisiti degli altri negozi, occorre che abbiano locali, ingressi e servizi igienici distinti e separati da quelli adibiti a civile abitazione, fra essi non direttamente comunicanti, nonché idonea sala di attesa.
Articolo 2
1. Il diniego all’inizio dell’attività deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta dalla notifica.
Articolo 3
1. L’interessato nella comunicazione dovrà indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita residenza e codice fiscale del richiedente. Nel caso di impresa gestita in forma societaria la comunicazione deve essere presentata dalla maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 (società di fatto, società in nome collettivo, società cooperativa a responsabilità limitata) o dalla persona che assume la direzione della azienda quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla legge n. 443/1985.
b) Precisa ubicazione del locale dove intende esercitare l’attività;
c) Data in cui si presume iniziare attività.
2. Alla comunicazione dovrà allegarsi la seguente documentazione:
a) [abrogato]
b) planimetria dei locali (in scala adeguata) dove si intende esercitare l’attività;
c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della “qualifica professionale” relativa all’attività che si intende esercitare.
d) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell’atto costitutivo di società di fatto depositato all’ufficio del registro;
e) certificato di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
f) [abrogato].
Articolo 4
[abrogato]
Articolo 5
1. La perdita dei requisiti, soggettivi ed oggettivi comporta l’impossibilità di proseguire nello svolgimento dell’attività.
Articolo 6
1. Le attività di acconciatore non possono svolgersi in forma ambulante.
Articolo 7
1. Tutti i locali in cui si esercita l’attività di acconciatore oltre ad essere strutturalmente regolamentari (cioè aver ottenuto l’agibilità tecnica ed il certificato di prevenzione incendi) ed adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere:
a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un’altezza di m. 2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
c) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
d) arredamento di facile pulizia;
e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell’attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell’ASL mezzi di ventilazione sussidiari;
g) la porta di accesso all’esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche.
2. Nei suddetti esercizi devono essere inoltre disponibili:
a) l’attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1 dell’ASL;
b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.
3. Qualora l’attività si svolga in ambienti privati i negozi di acconciatore devono avere almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell’esercizio, accessibile dall’interno e servito da regolamentare antibagno con lavabo.
4. Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 8
1. La dichiarazione di inizio attività dovrà essere conservata nel locale dell’esercizio per essere resa ostensibile ad ogni richiesta di verifica da parte degli organi competenti.
Articolo 9
[abrogato]
Articolo 10
[abrogato]
Articolo 11
[abrogato]
Articolo 12
1. Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.
2. La sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contato diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.
Articolo 13
1. Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra carta non pulita.
2. Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E’ vietato l’uso dei piumaccioli.
Articolo 14
1. E’ fatto obbligo dell’uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all’articolo 7 del Regio Decreto 30 ottobre 1924 n. 1938, e che per il sistema di “permanente a freddo” maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.
2. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.
Articolo 15
1. Coloro, che al momento della pubblicazione del presente regolamento sono già in possesso delle autorizzazioni per le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, sono autorizzati a continuare l’attività purché, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, autocertifichino il possesso dei requisiti igienici richiesti dal Regolamento e da quelli richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Gli inadempienti, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.
Articolo 16
1. Qualora il locale adibito a esercizio di acconciatore non risponda alle condizioni igienico-sanitarie ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 90 giorni) per l’esecuzione dei lavori prescritti.
Articolo 17
1. Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere l’esercizio e qualora non vi provvedano, denunciati per l’applicazione delle sanzioni comminate dall’articolo 17 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 18
1. Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all’altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, effettuare una apposita comunicazione al SUAP.
Articolo 19
[abrogato]
Articolo 20
1. Le attività di acconciatore potranno essere sospese qualora gli esercenti non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.
2. Qualora nell’esercizio si vendano anche profumi ed oggetti di toletta, il proprietario dovrà porsi in regola con le disposizioni relative all’attività commerciale di cui al decreto legislativo n. 114/1998.
Articolo 21
1. Gli esercizi di acconciatore debbono osservare l’orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dal Sindaco, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria più rappresentative.
2. Gli ufficiali incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli su tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.
3. All’interno dovrà essere esposto possibilmente presso la cassa dell’esercizio stesso, un cartello riguardante i suddetti orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.
Articolo 22
1. Per le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi speciali o regolamenti generali, si osservano le norme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione della sanzione, si osservano le norme dettate dalla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 concernente “Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
Articolo 23
[abrogato]