approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 26 giugno 1991
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 3 settembre 1991
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28 febbraio 1994
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 13 marzo 1995
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 30 settembre 1997
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 5 aprile 2004
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2014
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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Articolo 1 – Comune di Somaglia
1. La comunità di Somaglia è un ente autonomo, denominato COMUNE DI SOMAGLIA, che rappresenta i cittadini residenti, secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Articolo 2 – Territorio
1. Il Comune è costituito dal territorio delimitato con il piano topografico di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il territorio comprende il capoluogo, nel quale si trova la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e la frazione di San Martino Pizzolano.
3. Presso la sede si riuniscono il Consiglio comunale, la Giunta comunale e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altro luogo.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
Articolo 3 – Stemma e gonfalone
1. Il Comune di Somaglia ha un proprio stemma ed un gonfalone concessi con decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1953.
2. L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
3. L’uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze è disciplinato dalle norme contenute nella legge 5 febbraio 1998, n. 22.
Articolo 4 – Principi fondamentali
1. Il Comune persegue lo sviluppo ed il progresso civile, morale, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione Italiana e ritenendo valore fondamentale l’unità della Nazione.
2. Il Comune, interpretando le esigenze della comunità che rappresenta:
a) considera fondamentale il rispetto della persona e della vita umana in tutto l’arco del suo sviluppo;
b) riconosce il diritto delle persone e dei popoli alla pacifica convivenza e si adopera perché cresca nella coscienza civile la cultura della pace, anche attraverso iniziative di sostegno ai progetti di sviluppo del terzo mondo;
c) sostiene la famiglia, nucleo fondamentale della sua struttura sociale, in tutte le sue componenti;
d) intraprende iniziative dirette ad affrontare le problematiche delle giovani generazioni, fornendo la massima attenzione alle loro istanze e ricercando il loro coinvolgimento alla vita democratica della comunità;
e) incentiva il volontariato come espressione della virtù della propria gente;
f) favorisce l’accoglimento e il sostegno dei bisogni che emergono dall’evoluzione della società multietnica, operando per creare una rete ampia e coordinata di aiuto, di ospitalità e di integrazione razziale;
g) garantisce il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni presenti sul territorio e favorisce lo sviluppo delle associazioni;
h) stimola e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione e all’attuazione delle sue scelte programmatiche;
i) riconosce la frazione come realtà fisica e sociale tradizionale, che valorizza garantendo appropriati servizi sociali, promuovendo iniziative culturali e popolari e favorendo l’armonica integrazione dei suoi abitanti con i residenti del capoluogo.
Articolo 5 – Funzioni del Comune
1. Le funzioni del Comune sono individuate dalla legislazione statale, mentre quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, sono determinate dalle leggi di tali enti.
2. Il Comune nell’esercizio delle proprie funzioni, opera per:
a) organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
b) tutelare, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno specialmente tramite iniziative di informazione e prevenzione sanitaria;
c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed alle famiglie in difficoltà;
d) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l’attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente, nel rispetto delle fisionomie tradizionali del capoluogo e della frazione;
e) contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti nel capoluogo e nella frazione, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un’adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio e più in generale fino alla conclusione degli studi;
f) coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio, sottolineandone la funzione sociale;
g) incoraggiare l’attività sportiva nella forma dilettantistica e diffusa con il sostegno ad enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell’ambito del territorio comunale e con la valorizzazione delle strutture sportive;
h) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell’interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
i) promuovere ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri enti locali, che persegua la bonifica dell’ecosistema del fiume Po, con particolare riguardo alle sue peculiarità ambientali ed economiche;
l) proteggere con idonei strumenti il patrimonio naturale rappresentato dalla Riserva Naturale di Monticchie, ricercando allo scopo forme di collaborazione con gli enti e le associazioni interessati alla sua salvaguardia ambientale.
3. Il Comune, nel realizzare i propri obiettivi ed in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli enti consortili ai quali partecipa.
Articolo 6 – Unione di Comuni
1. Il Comune di Somaglia tende a perseguire la costituzione di una unione, come previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione associata di funzioni e servizi.
2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai singoli Consigli comunali, con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. [abrogato]
Articolo 7 – Albo pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze degli organi istituzionali e degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. [abrogato]
TITOLO II – ORGANI DEL COMUNE
Articolo 8 – Organi fondamentali
1. Sono organi fondamentali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
Articolo 9 – Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.
2. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue funzioni conformandosi ai principi del presente statuto.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
4. Le modalità per l’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.
5. Le norme relative allo svolgimento delle adunanze consiliari sono previste da apposito regolamento.
Articolo 10 – Consiglieri comunali
1. Il Consigliere comunale:
a) rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni;
b) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e istanze di sindacato ispettivo;
c) ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
2. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e designare il proprio capogruppo.
3. [abrogato]
4. Il Consigliere che non partecipa a cinque sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dal Consiglio comunale.
Articolo 11 – Consigliere anziano
1. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
2. Il Consigliere anziano convoca e presiede il Consiglio comunale nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 12 – Commissioni consultive
1. Il Consiglio comunale, per una più efficace realizzazione dei propri programmi, può istituire commissioni incaricate di elaborare proposte sui singoli settori dell’attività amministrativa.
2. Possono far parte di tali commissioni i cittadini non Consiglieri, dei quali è prevista l’istituzione di appositi albi.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Delle loro adunanze viene dato avviso alla popolazione.
4. Nelle deliberazioni consiliari dovranno essere inseriti i pareri delle commissioni.
5. Possono istituirsi commissioni su specifici argomenti, quando è pervenuta richiesta da almeno 50 cittadini.
6. Le norme relative alla istituzione, alla composizione e allo svolgimento dei lavori delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
Articolo 13 – Sessioni e convocazione del Consiglio comunale
1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie o d’urgenza.
2. Le modalità di convocazione delle sedute sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al comma 3, in caso di impedimento del Sindaco, sono assolte dal Vicesindaco.
5. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Articolo 14 – Validità delle sedute
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti, computando a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta dalla legge o dal regolamento una diversa maggioranza.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta dalla legge o dal regolamento una diversa maggioranza.
3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astemersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Articolo 15 – Validità delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. [abrogato]
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
5. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco.
Articolo 16 – Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Articolo 17 – Giunta comunale
1. La Giunta comunale è l’organo collegiale esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni:
a) collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
b) riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
c) copie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili di servizio;
d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
Articolo 18 – Elezione e prerogative
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il 3° grado.
4. [abrogato]
Articolo 19 – Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla norma, scelti tra i Consiglieri comunali o anche al di fuori del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco.
2. L’Assessore, che il Sindaco indica quale Vicesindaco al momento della nomina, svolge anche le funzioni surrogatorie del Sindaco in sua assenza o impedimento, nonché nei casi previsti dalla legge, sia quale organo responsabile dell’Amministrazione Comunale che quale ufficiale di Governo.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, l’Assessore più anziano di età esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
Articolo 20 – Mozione di sfiducia
1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati nei modi di legge.
5. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere anziano.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano, che non sia anch’egli componente della Giunta comunale.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e la Giunta comunale partecipano alla discussione ed alla votazione, limitatamente agli Assessori che sono anche Consiglieri comunali.
8. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario.
9. Il singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco, il quale ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale.
Articolo 21 – Trasmissione delle deliberazioni
1. L’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale è trasmesso ai capigruppo consiliari, contestualmente alla loro pubblicazione. I capigruppo possono richiedere copia delle deliberazioni al Segretario comunale senza necessità di specificare alcuna motivazione e quest’ultimo provvede subito a disporne il rilascio.
Articolo 22 – Sindaco
1. Il Sindaco è organo responsabile dell’Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, secondo la formula stabilita dalla legge.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
5. In caso di dimissioni del Sindaco, invece, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario.
Articolo 23 – Competenze del Sindaco quale organo responsabile dell’Amministrazione comunale
1. Il Sindaco, è a capo dell’Amministrazione comunale e ne è l’organo responsabile. In particolare il Sindaco:
a) nomina, revoca e surroga gli assessori comunali e conferisce loro le deleghe;
b) convoca, presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale e stabilisce gli argomenti da trattare nelle relative adunanze;
c) assicura l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale;
d) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici nominandone i responsabili e controllando la coerenza della loro attività con le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale e con le direttive impartite;
e) assicura l’unità dell’indirizzo politico locale rispondendone al Consiglio comunale e rappresenta il Comune nei rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri Enti pubblici e privati;
f) rappresenta il Comune in giudizio e, previa autorizzazione della Giunta comunale, promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
g) indice i referendum comunali;
h) adempie a tutte le funzioni conferitegli dal presente statuto e attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
i) risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
Articolo 24 – Potere di ordinanza del Sindaco
1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti e, in caso di non ottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi e fatto salvo il disposto dell’articolo 650 del Codice Penale.
Articolo 25 – Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a lui attribuite o delegate da leggi statali e regionali appositamente emanate in materia.
2. Ove il Sindaco o chi lo sostituisce non adempia ai compiti previsti dal presente articolo, e da tale inadempienza derivi una spesa a carico del bilancio comunale, gli stessi sono tenuti a rimborso.
TITOLO III – SERVIZI COMUNALI
Articolo 26 – Finalità
1. Il Comune assume l’impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.
Articolo 27 – Forme di assunzione dei servizi
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali con le modalità previste dagli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 28 – Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l’attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.
Articolo 29
[abrogato]
Articolo 30 – Accordi di programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere e di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni, e ogni altro connesso adempimento, con le modalità previste dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE DIPENDENTE
Articolo 31 – Organizzazione degli uffici
1. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura dell’Ente si articola in aree di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni comunali. L’articolazione di tali aree è demandata alla Giunta comunale sulla base dei principi contenuti nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. [abrogato]
Articolo 32 – Personale dipendente
1. Il personale del Comune opera, nell’esercizio delle proprie mansioni istituzionali, nell’ambito delle direttive e degli indirizzi degli organi di governo.
2. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare l’autonomia tecnica e la professionalità del personale.
3. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina:
a) la dotazione organica del personale;
b) le procedure per l’assunzione del personale;
c) l’organizzazione degli uffici;
d) le modalità di funzionamento del collegio arbitrale;
e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
6. L’attività lavorativa di tutti i dipendenti è improntata ai principi di responsabilità e collaborazione per il risultato dell’azione amministrativa.
Articolo 33 – Funzioni dei Responsabili di Servizio
1. Al personale appartenente alle figure apicali, appartenenti alla categoria D, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Ognuno nell’ambito delle proprie competenze è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Articolo 34 – Segretario comunale
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
2. In particolare il Segretario:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
c) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;
d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici;
e) propone i provvedimenti disciplinari e le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con le modalità stabilite dal regolamento;
f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Articolo 35 – Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il Segretario:
a) partecipa alle sedute degli organi collegiali comunali e, se richiesto ed ove non abbia appositamente delegato un dipendente comunale, delle commissioni e degli altri organismi, curandone la verbalizzazione;
b) [abrogato]
c) riceve la richiesta di mozione di sfiducia;
d) attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente;
e) effettua l’attività di controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti dell’Ente, con le modalità previste dal Regolamento sui controlli interni.
TITOLO V – RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI
Articolo 36 – Responsabilità verso il Comune
1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.
2. Per la responsabilità di cui al precedente comma, essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
Articolo 37 – Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall’assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
3. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’Amministratore, il Segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni addotte a discolpa.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purché risulti dal verbale.
Articolo 38 – Responsabilità dei contabili
1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Articolo 39 – Prescrizione dell’azione di responsabilità
1. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.
TITOLO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO
Articolo 40 – Attività finanziaria
1. La disciplina della contabilità comunale è fissata dalla legge e da apposito regolamento comunale.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio patrimonio.
Articolo 41 – Contabilità comunale
1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria e senza il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo.
5. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all’articolo 43 del presente statuto.
Articolo 42 – Attività contrattuale
1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti secondo le modalità previste dall’apposito regolamento comunale.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale o da apposita determinazione del Responsabile di servizio secondo la rispettiva competenza, contenente le indicazioni previste dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Segretario comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
Articolo 43 – Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto con le modalità di cui all’articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, previa verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità o impedimento contemplate dall’articolo 5, comma 4 del regolamento approvato con decreto Ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23.
2. Il revisore dura in carica tre anni; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Al revisore del conto spettano altresì tutte le funzioni di cui all’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
Articolo 44 – Tesoreria
1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla convenzione.
Articolo 45 – Controllo economico di gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodiche operazioni di controllo economico-finanziario per assicurarsi che le risorse siano utilizzate efficacemente secondo gli obiettivi fissati dall’Amministrazione.
2. [abrogato]
3. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili riferiscono alla Giunta comunale, insieme con le proprie osservazioni e rilievi.
TITOLO VII – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Articolo 46 – Partecipazione democratica
1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine il Comune:
a) assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e sociali alla formazione e attuazione dei propri programmi;
b) promuove l’iniziativa popolare nelle forme consentite dalle vigenti leggi;
c) garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, gruppi e organismi consentiti dalla Costituzione;
d) registra su istanza degli interessati gli enti e le associazioni che operano sul territorio;
e) può stipulare convenzioni con enti ed associazioni non aventi fini di lucro, i cui scopi coincidano con la propria azione sociale nella gestione dei servizi attraverso il volontariato.
3. La partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa nelle forme previste dal presente titolo è disciplinata da specifico regolamento.
Articolo 47 – Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per lo svolgimento delle proprie attività.
2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio ponendo a loro disposizione, dietro specifica richiesta, strutture e spazi pubblici, precisando con apposito regolamento o provvedimento le condizioni, le modalità d’uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.
3. L’Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, anche per singole categorie e per enti e associazioni che rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività, per sottoporre proprie proposte, programmi e deliberazioni e per dibattere problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
Articolo 48 – Consultazioni
1. Per materie che riguardano l’organizzazione e la gestione dei servizi, l’Amministrazione ha la facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione o successivamente all’attuazione.
2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
a) utilizzazione dei forum dei cittadini;
b) indizione dei referendum consultivi;
c) realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione.
3. [abrogato]
4. I risultati delle consultazioni sono menzionati negli atti del Consiglio comunale.
Articolo 49 – Forum dei cittadini
1. Il Comune promuove forum dei cittadini per migliorare la reciproca informazione tra popolazione e Amministratori in ordine a fatti e problemi di interesse collettivo.
2. I forum dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare importanza.
3. Può essere inoltrata richiesta scritta di convocazione anche da parte di gruppi di almeno 50 cittadini che devono indicare gli oggetti proposti alla discussione.
Articolo 50 – Referendum
1. E’ previsto il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune ne favorisce l’espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell’organismo comunale.
3. E’ esclusa la consultazione sulle seguenti materie:
a) bilancio e tributi;
b) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
c) designazioni e nomine;
d) strumenti urbanistici generali;
e) problemi che sono già stati oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 2 anni.
4. Il Consiglio comunale decide sull’ammissibilità del referendum e sulla sua inammissibilità, qualora sussistano motivi di non conformità allo statuto e al regolamento, nei 90 giorni successivi alla data di protocollo comunale della richiesta.
Articolo 51 – Indizione del referendum
1. La indizione del referendum ha luogo quando:
a) lo richieda non meno del 15% degli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della presentazione della richiesta;
b) lo richieda il Consiglio comunale con propria deliberazione.
2. Partecipano ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
Articolo 52 – Effetti del referendum
1. La consultazione è ritenuta valida e i quesiti dichiarati accolti o respinti, quando è stata osservata la normativa elettorale vigente in materia referendaria.
2. Se l’esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum, fatta salva l’autonomia del Consiglio comunale.
3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, l’argomento può essere proposto ugualmente al Consiglio comunale per la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Articolo 53 – Pubblicità a favore delle sedute consiliari
1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale, il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità alle convocazioni del Consiglio comunale e ai loro ordini del giorno, attraverso i mezzi di comunicazione. Mediante le stesse procedure e in applicazione del diritto all’informazione dei cittadini, il Sindaco rende pubbliche le delibere del Consiglio comunale.
2. I cittadini possono prendere la parola durante le sedute del Consiglio comunale a seguito di richiesta motivata, deliberata dal Consiglio comunale stesso a maggioranza.
Articolo 54 – Petizioni
1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione, per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da non meno di 50 cittadini elettori.
3. Entro 45 giorni le petizioni devono essere prese in considerazione dall’organo competente che provvede ad assumere le deliberazioni del caso e darne comunicazione al soggetto proponente.
4. Se il termine previsto al precedente comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio comunale ed, eventualmente, provocarne una discussione.
Articolo 55 – Istanze e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, per ottenere chiarimenti su specifici aspetti dell’attività amministrativa. La risposta viene fornita entro 30 giorni.
2. Per l’adozione di atti amministrativi, non meno di 100 cittadini elettori possono avanzare richiesta al Sindaco, il quale la porta all’esame dell’organo competente entro 60 giorni, dopo averla sottoposta ai funzionari competenti per la verifica della regolarità tecnica e contabile. Tra l’Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi che, perseguendo il pubblico interesse, determinino in modo definitivo il contenuto del provvedimento proposto.
Articolo 56
[abrogato]
Articolo 57 – Pubblicità degli atti amministrativi
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune si impegna a dare massima diffusione alla propria azione amministrativa garantendo la trasparenza e la partecipazione, e a mantenere un costante rapporto con i cittadini attraverso i mezzi di informazione e comunicazione.
Articolo 58
[abrogato]
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 59 – Revisione dello statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello statuto o dall’ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
Articolo 60 – Regolamenti
1. L’adozione dei regolamenti comunali è di competenza del Consiglio comunale, salvo quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta comunale.
2. I regolamenti non possono contenere disposizioni in contrasto con le leggi ed i regolamenti statali, regionali e con il presente statuto. La loro efficacia è limitata all’ambito comunale.
3. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta ai responsabili di servizio, alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
4. [abrogato].
5. Entro il termine di un anno a decorrere dal giorno in cui il presente Statuto diventa efficace, si provvederà ad adeguare alle prescrizioni del presente Statuto i regolamenti già adottati dal Comune.
Articolo 61
[abrogato]
Articolo 62
[abrogato]
Articolo 63 – Entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.